AG.RF.(redazione).06.07.2018
“riverflash” – La sentenza della Corte Costituzionale n.137/2018 che di fatto dichiara l’ illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, conferma quello che il nostro sindacato UIL FPL sta dicendo da tempo, ossia occorre prevede la riassegnazione alle regioni e agli enti locali, subentrati nelle diverse regioni nell’esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali, delle risorse acquisite dallo Stato per effetto dell’art. 1, commi 418 e 419, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
Lo dichiara in una nota il Segretario Generale della UIL FPL Michelangelo Librandi.
Questo – conclude Librandi – è un tassello fondamentale perché era impensabile garantire gli stessi servizi senza nuove risorse per le nuove funzioni, costringendo le Regioni o gli Enti Locali a rinvenire i fondi necessari nell’ambito del proprio bilancio.
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