20 Dic 2014
MONTECITORIO VA OLTRE «DUBLINO III» NELLA GESTIONE DEGLI IMMIGRATI
AG.RF 20.12.2014 (ore 18:45)
(riverflash) – Chi fugge dalle guerre e dalla miseria arriva spesso in Europa e il primo approdo per chi arriva è l’Italia. Per gestire la problematica di chi arriva sul nostro territorio fuggendo da guerre e disperazione è stata approvato dalla Camera dei Deputati il superamento dell’accordo di Dublino III. Una scelta che non è il buonismo a ogni costo e nemmeno il razzismo più bieco.
Cosa significa? Significa che il governo si è impegnato a:
1. Istituire un testo unico europeo in materia di asilo.
2. Superare il Trattato Dublino III e il suo assurdo principio che il paese che accoglie deve gestire l’immigrato.
3. Concordare con i paesi di provenienza e transito un piano comune di gestione dei flussi anche in ottica di prevenzione della criminalità e del terrorismo.
4. Istituire delle quote per ripartire equamente i migranti sul territorio europeo.
5. Istituire il mutuo riconoscimento ovvero chi gestisce il migrante e lo regolarizza lo fa a nome di tutti i paesi europei che si impegnano quindi a riconoscerlo;
6. Istituire dei punti di richiesta asilo direttamente sui territori di provenienza e non sul nostro territorio.
7. Rivedere le note del ministero per la gestione dei centri di accoglienza e per la distribuzione dei fondi per la prima accoglienza.
8. Promuovere interventi per concedere beni e servizi agli italiani in difficoltà al fine di evitare tensioni sociali.
Queste le principali novità che vennero introdotte da Dublino III
- Alcune definizioni sono (leggermente) più ampie, altre sono introdotte per la prima volta (parenti, rappresentante del minore non accompagnato, rischio di fuga)
- Obbligo di considerare sempre l’interesse superiore del minore, possibilità di ricongiungimento più ampie (e in generale più garanzie) per i minori
- Divieto esplicito di trasferire un richiedente qualora si abbiano fondati motivi di ritenere che vi sia un rischio di trattamenti inumani o degradanti
- Obbligo di fornire più informazioni ai richiedenti (sia prima che dopo l’eventuale decisione di trasferimento) e di condurre uncolloquio personale (prima della decisione di trasferimento)
- Regole più chiare (ma più restrittive) sulla competenza in caso di “persone a carico”
- Si chiariscono in maniera opportuna gli obblighi dello Stato competente
- Termini più stringenti per la procedura di presa in carico e introduzione di termini per la richiesta di ripresa in carico
- Il ricorso contro una decisione di trasferimento (pur non automaticamente sospensivo) offre sicuramente molte più garanzie rispetto a Dublino II
- Introduzione di limiti, anche temporali, al trattenimento delle persone soggette alla procedura Dublino (ma rimane elevato rischio-discrezionalità)
- Chiarite modalità e costi dei trasferimenti
- Obbligo, prima di un trasferimento, di scambiarsi dati (anche sanitari) necessari a garantire assistenza adeguata, continuità della protezione e soddisfazione di esigenze specifiche, in particolare mediche
- Introduzione di un “meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi” in caso di rischio di speciale pressione sul sistema di asilo di un Paese e/o in caso di problemi nel funzionamento dello stesso