AG.RF.(MP).29.05.2014
“riverflash” – Erano d’accordo i due colossi farmaceutici Novartis e Roche per “incentivare e promuovere” l’utilizzzo del farmaco Lucentis (farmaco per gli occhi), più costoso rispetto ad Avastin, con cartelli anti- concorrenza, già multati dall’Antistrust; per questo il ministero della Salute, chiede ora un risarcimento di 1,2mld in 3 anni. Le due aziende farmaceutiche si sono difese annunciando che le cifre indicate, non corrispondo alla realtà, mentre una richiesta di danni, pari a 14 milioni di euro è stata invece avanzata dal ministero all’azienda Pfizer. Il motivo di tale richiesta, sarebbe legato al comportamento di abuso di posizione dominante in relazione alla commercializzazione del farmaco Xalatan». Inolte, in seguito invece alla delibera AGCM del febbraio 2014, che ha qualificato il comportamento delle società F.Hoffmann-La Roche Ltd, Roche Spa, Novartis AG e NOVARTIS Farma S.pA. come “un’intesa orizzontale restrittiva della concorrenza finalizzata alla commercializzazione del farmaco Lucentis molto più costoso del farmaco Avastin, ad esso equivalente”, il ministero ha richiesto a queste società “il risarcimento di tutti i danni patrimoniali (circa 45 milioni nel 2012, 540 milioni nel 2013 e 615 milioni nel 2014) e non patrimoniali arrecati illecitamente al SSN”. Ma non è tutto perché la richiesta dei danni a Novartis e Roche si aggiunge ai 180 mln di multa comminati dall’Antitrust alle aziende per la stessa vicenda. Intanto, Roche e Novartis hanno oggi rinunciato a richiedere la sospensiva della multa erogata due mesi fa dall’Antitrust per la contrapposizione Avastin versus Lucenti, messa in discussione presso il TAR del Lazio. La motivazione della decisione precisa è stata chiarita dala Novartis in una nota: “Presentare istanza di sospensiva della decisione adottata dall’Antitrust è una facoltà processuale delle parti; Novartis ha deciso autonomamente di rinunciare a discutere tale istanza di sospensiva poiché interessata a giungere ad una definizione sul merito del giudizio circa la illegittimità della decisione assunta dall’Antitrust in tempi brevi, considerata la rilevanza e la complessità del caso”.
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