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CARTELLE ESATTORIALI MAGGIORATE – LEX – RUBRICA D’INFORMAZIONE GIURIDICA A CURA DELL’AVVOCATO PAOLA PANICO DEL FORO DI ROMA

2585-cartella-esattoriale[1]“riverflash” – A chi non è capitato di ricevere cartelle esattoriali per l’omesso pagamento di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del Codice della Strada?

A Roma è quasi impossibile non prendere multe se si circola con i propri mezzi e parecchi Romani non le pagano per abitudine; poi, dopo qualche anno, ecco “arrivare” la cartella!

A questo punto conviene sapere che spesso, in tali cartelle, vengono illegittimamente addebitate al contravventore le maggiorazioni previste dall’articolo 27, comma 6°, della legge n. 689/1981: si tratta di un incremento della somma dovuta, pari al 10% ogni semestre (20% annuo) a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore; la maggiorazione è applicabile, in base alla citata norma, nel caso di ritardo nel pagamento.

La Suprema Corte di Cassazione ha ristretto l’ambito di applicabilità della detta maggiorazione alle ipotesi di ordinanza ingiunzione e di rigetto del ricorso proposto al Prefetto o al Giudice di Pace, poiché, in ipotesi di mancato ricorso, è già prevista una sanzione per il ritardo nel pagamento rappresentata dalla maggiorazione della somma dovuta sino alla metà del massimo della sanzione edittale.

Sotto il profilo normativo, bisogna, infatti, differenziare le ipotesi in cui sia stata emessa un’ordinanza ingiunzione (a seguito del rigetto del ricorso avverso il verbale) dalle ipotesi di mancato pagamento in misura ridotta della sanzione irrogata con il verbale di accertamento: ebbene, la maggiorazione di cui all’art. 27, comma 6°, Legge n. 689/81 è applicabile solo nel primo caso, poiché nel caso di mancato pagamento in misura ridotta, la sola sanzione applicabile è quella prevista dall’articolo 203, comma 3° del Codice della Strada e, cioè, il pagamento della metà del massimo edittale e delle spese.

L’illegittima applicazione della maggiorazione descritta, comporta evidentemente, quale diretta conseguenza, un’illegittima duplicazione di sanzioni a fronte di un unico fatto (il ritardo nel pagamento) e, così, la Giurisprudenza formatasi sul punto ritiene che, qualora non sia stato proposto ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisca titolo esecutivo soltanto per una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione amministrativa e per le spese di procedimento.

Nei casi di illegittima applicazione della maggiorazione ex art. 27 L.689/81, dovrà essere riconteggiata anche l’entità del compenso (c.d. “aggio”) di spettanza dell’Ente di Riscossione, da calcolarsi sulla base di una somma sensibilmente inferiore rispetto a quella indicata nella cartella, che – all’esito di un giudizio di opposizione all’esecuzione (possibile rimedio processuale esperibile) – risulterà spesso nulla per mancanza dei requisiti della certezza e della liquidità del credito, nonché per la lesione del diritto di difesa: infatti il compenso dell’Ente di Riscossione risulta normalmente iscritto a ruolo senza alcuna indicazione relativa al suo calcolo ed il debitore non è in grado di eseguire alcun controllo sull’operato dell’Ente.

AG. RF. (Avv. Paola Panico – (paolapanico@yahoo.it) 15.06.2013

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