12 Lug 2013
LEX – Rubrica d’informazione giuridica a cura dell’avvocato Paola Panico del foro di Roma – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI FAMILIARI ANCHE NELLE UNIONI DI FATTO
“riverflash” – Con una recente sentenza, la Suprema Corte di Cassazione si è nuovamente espressa in merito al tema relativo alla risarcibilità della lesione di diritti fondamentali della persona, affermandone, nuovamente, la tutela anche all’interno delle cc.dd. “unioni di fatto”, stavolta con riferimento al diritto di uno dei due conviventi ad agire in giudizio (anche mediante l’ammissione al gratuito patrocinio) per la tutela dei propri diritti – e corrispondenti obblighi familiari dell’altro convivente – nella fase precedente il matrimonio,.
La Suprema Corte afferma tale principio muovendo dalla lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 2059 del Codice Civile (norma che prevede, testualmente, che “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”), ribadendo come una tale lettura vada riguardata non come incremento generalizzato delle poste di danno né come strumento di duplicazione di risarcimento degli stessi pregiudizi, ma, soprattutto, come mezzo per colmare le lacune nella tutela risarcitoria della persona, da ricondursi al sistema che vede il danno patrimoniale da una parte e quello non patrimoniale dall’altra, nelle sue componenti – quest’ultimo – del danno biologico in senso stretto (in presenza di lesioni dell’integrità psico-fisica, secondo i canoni della scienza medica), del danno morale soggettivo (derivante da sofferenza psichica e patema d’animo) e di tutti gli ulteriori pregiudizi che siano comunque conseguenti alla lesione di un interesse di rango costituzionale relativo alla persona.
In questa prospettiva (avallata dalla Corte Costituzionale fin dal 2003) il rinvio della norma citata, ai “casi determinati dalla legge”, vale ad assicurare anche la tutela dei diritti fondamentali della persona, proprio in forza del rilievo costituzionale degli stessi, ciò che consente di superare la riserva di legge posta dall’articolo 2059: questo significa che il danno non patrimoniale è risarcibile non solo nei casi espressamente individuati dalla legge ordinaria, ma anche in quelli, da selezionare caso per caso dal giudice, di lesione di valori della persona costituzionalmente protetti, proprio per la forza implicita dell’inviolabilità di tali diritti.
Muovendo da questo principio, la Suprema Corte ha costantemente, nel tempo, ampliato i confini della responsabilità civile nelle relazioni familiari, nonostante queste trovino una specifica disciplina nel nostro ordinamento giuridico, poiché i singoli componenti della famiglia – anche all’interno della stessa – conservano le loro essenziali connotazioni e sono da tutelare prima di tutto come persone, conformemente all’articolo 2 della Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Il naturale sviluppo di questa impostazione, esplicitamente enunciato dalla Corte di Cassazione, è che la violazione dei diritti fondamentali della persona è altresì configurabile all’interno di una unione di fatto che abbia caratteristiche di serietà e stabilità, ferma restando –ovviamente – la diversità dei rapporti personali e patrimoniali nascenti dalla convivenza di fatto rispetto a quelli nascenti dal matrimonio.
Un tale percorso della giurisprudenza di legittimità è stato sicuramente illuminato dalla Corte Costituzionale, la quale, già nel 1986, affermò che “ un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare (…) costituzionalmente irrilevante, quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche”.
La stessa Corte EDU, infine, ha chiarito che la nozione di famiglia cui fa riferimento l’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, non è limitata alle relazioni basate sul matrimonio, ma comprende anche i legami familiari di fatto.
AG.RF. Avv. Paola Panico – Roma, Via della Giuliana n. 73 – paolapanico@yahoo.it 12.07.2013