1 Nov 2013
LEX – RUBRICA D’INFORMAZIONE GIURIDICA A CURA DELL’AVVOCATO PAOLA PANICO DEL FORO DI ROMA: L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
AG.RF.(Paola Panico).01.11.2013
“riverflash” – Tra le misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, vi è l’amministrazione di sostegno, introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 ed attualmente disciplinata dagli articoli 404 – 413 del Codice Civile.
Il legislatore ha voluto fornire una forma di tutela a tutte quelle situazioni, molto frequenti nella vita di tutti i giorni, che non rientravano nei casi in cui sono applicabili gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, o altre disposizioni normative, di ben più antica data, che venivano spesso forzati onde rendere possibile, comunque, una forma di tutela a soggetti in difficoltà psichica e/o fisica, anche solo temporanea, che potesse esporli al pericolo di sé stessi o di altri.
E così, ai sensi dell’articolo 404 del Codice Civile: “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.
L’amministrazione di sostegno viene così ad affiancarsi ai tradizionali istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, con l’intento di limitare il più possibile la capacità di agire delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporanei o permanenti (art. 1 della legge n. 6 del 2004).
Le caratteristiche principali dell’istituto sono quelle della flessibilità e della maggiore agilità della relativa procedura rispetto a quelle previste per l’interdizione e l’inabilitazione.
Oltre allo stesso beneficiario, possono chiedere l’applicazione della misura di protezione i suoi stretti familiari, parenti (entro il quarto grado) ed affini (entro il secondo grado), la persona stabilmente convivente, il curatore o il tutore, con la possibilità di indicare nel ricorso il nominativo dell’amministratore di sostegno; in ogni caso, la scelta avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario; il giudice tutelare preferisce, infatti, ove possibile, il coniuge, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado, il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
L’amministratore di sostegno può essere designato – con atto pubblico o scrittura privata autenticata – anche dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità (questo può essere il caso di persone affette da gravi patologie degenerative, legate o meno all’avanzare dell’età, oppure il caso di previsione di un eventuale fatto traumatico o un incidente).
Nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno il giudice tutelare indica gli atti che lo stesso può compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che quest’ultimo può compiere con l’assistenza del primo, rimanendo libero, in ogni caso, di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Avv. Paola Panico
Roma, Via della Giuliana n. 73
paolapanico@yahoo.it