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LEX – Rubrica d’informazione giuridica a cura dell’avvocato Paola Panico del foro di Roma: CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA’DAL REGISTRO DELLE IMPRESE, QUALI EFFETTI?

016[1]AG.RF.(Paola Panico).28.09.2013

“riverflash” – A volte il comune cittadino ha diffidenza a contrarre quando la controparte è una società, per paura che questa possa fallire o scomparire nel nulla; ma l’estinzione della società, derivante dalla sua volontaria cancellazione dal Registro delle Imprese, non determina l’estinzione dei debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, altrimenti si imporrebbe un ingiustificato sacrificio del diritto dei creditori.

Appare, dunque, estremamente utile conoscere i seguenti principi di diritto, recentemente statuiti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha, così, risolto una questione di massima di particolare importanza.

Sul piano sostanziale, nel caso in cui, all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal Registro delle Imprese, sopravvivano rapporti giuridici facenti capo alla stessa, si verifica una vera e propria successione sui generis, in virtù della quale: 1) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne possono rispondere o entro i limiti di quanto pervenutogli a seguito della liquidazione della società, o illimitatamente, in dipendenza del fatto che tale responsabilità illimitata, per i debiti della società, fosse o meno già gravante sui soci durante la vita della società e, dunque, quando l’obbligazione è sorta;     2) allo stesso modo, i soci acquistano, in regime di con titolarità o di comunione indivisa, diritti e beni non rientranti nel bilancio di liquidazione della società estinta, mentre le mere pretese – pur se azionabili o già azionate in giudizio (ma rispetto alle quali non vi sia ancora stato l’accertamento da parte del Giudice) – o i diritti di credito che ancora non siano certi o liquidi, si considerano oggetto di rinuncia da parte della società estinta, poiché la loro inclusione nel bilancio di liquidazione avrebbe richiesto un’attività specifica da parte del liquidatore, che non l’ha espletata.

Sul piano processuale, la conseguenza della cancellazione volontaria della società dal Registro delle Imprese è che, dal momento in cui si verifica l’estinzione, la società non può né agire né essere convenuta in giudizio.

Se l’estinzione interviene nel corso di un giudizio in cui la società è parte (così come nel caso di decesso della parte persona fisica nel corso del giudizio), tale evento determina l’interruzione della causa, che può poi essere riassunta nei confronti dei soci o dagli stessi proseguita.

Nel caso in cui, invece, dell’estinzione della società non si sia dato conto nel corso del giudizio e questo sia arrivato a sentenza, pronunciata nei riguardi della società, l’impugnazione della sentenza, a pena di inammissibilità, dovrà provenire dai soci succeduti alla società estinta o essere agli stessi indirizzata.

Tenendo bene a mente tutto quanto precede, si potrà consapevolmente valutare con quali categorie di soggetti giuridici stipulare contratti, avendo cura di svolgere le opportune ricerche preliminari presso la competente Camera di Commercio.

Avv. Paola Panico – Roma, Via della Giuliana n. 73 – paolapanico@yahoo.it

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