12 Ott 2013
LEX: RUBRICA D’INFORMAZIONE A CURA DELL’AVVOCATO PAOLA PANICO DEL FORO DI ROMA – VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY NEL CONDOMINIO
AG.RF.(Paola Panico).12.10.2013
“riverflash” – In questi giorni l’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali ha fornito delle indicazioni, in forma di vademecum, relative alla tutela della privacy nel condominio di edifici, tenendo conto anche delle recenti modifiche apportate, in materia, al codice civile (c.d. “riforma del condominio”).
La questione non è di poco conto poiché si tratta di bilanciare diritti, quali quelli alla riservatezza, alla sicurezza ed alla trasparenza, tutti meritevoli di tutela, ma potenzialmente in conflitto tra loro.
Il tema della videosorveglianza nel condominio è sicuramente uno di quelli che frequentemente emergono nelle assemblee condominiali, soprattutto se ci si è dovuti confrontare con episodi di vandalismo o, addirittura, furti in appartamento.
E così, l’assemblea condominiale, con la prescritta maggioranza qualificata (la maggioranza degli intervenuti dovrà rappresentare almeno la metà del valore dell’edificio, i cc.dd. “millesimi”), può sicuramente deliberare che venga installato un sistema di videosorveglianza adibito al controllo delle aree comuni dello stabile, avendo cura di segnalare la presenza delle videocamere (cui devono equipararsi le apparecchiature – come i moderni videocitofoni – che rilevano immagini o suoni anche tramite registrazione degli stessi), nonché di evitare la ripresa di aree private o pubbliche circostanti che non siano “rilevanti”.
I dati registrati dall’impianto dovranno, ovviamente, essere trattati in base alla vigente normativa ed accessibili alle sole persone autorizzate, che potranno essere, dunque, il titolare oppure il responsabile/incaricato del trattamento dati; essi potranno essere conservati per un periodo non superiore alle 24-48 ore e, solo previa apposita verifica, oltre 7 giorni.
E’ possibile anche che un singolo condomino installi un sistema privato di videosorveglianza all’interno del condominio, ma, in questo caso, i limiti imposti sono ancora più marcati: oltre al rispetto della normativa generale in tema di responsabilità civile e particolare in tema di sicurezza dei dati, il sistema di videosorveglianza privato, del singolo condomino, dovrà riprendere esclusivamente lo spazio privato e non anche le aree comuni e, così, potranno essere ripresi la porta d’ingresso dell’appartamento, ma non anche il pianerottolo o le scale di accesso, il proprio posto auto, ma non anche l’intera autorimessa condominiale o la rampa d’accesso.
A differenza di quanto previsto per il sistema di videosorveglianza condominiale, però, quello installato dal singolo condomino, per fini esclusivamente personali, come quelli appena descritti, poiché le immagini non vengono, di norma, comunicate in maniera sistematica a terzi (ad esempio una società di vigilanza privata) né diffuse (tramite web-cam o altri sistemi), non trovano applicazione le norme contenute nel Codice della Privacy e così, in questo caso, il singolo condomino non sarà tenuto a segnalare la presenza del sistema di videosorveglianza.
Avv. Paola Panico – Roma, Via della Giuliana n. 73 – paolapanico@yahoo.it