8 Apr 2014
LE ISTITUZIONI SPORTIVE IN INGHILTERRA : UNA SPEEDY DECISION SUL CASO CELLINO/LEEDS
di Alfredo Parisi (AG.RF 08.04.2014) ore 22:02
(riverflash) – Una decisione (Decision on the appeal of Mr Massimo Cellino) che ha dell’incredibile, non solo in termini di rapidità, infatti tra l’appello presentato il 31 marzo e la decisione depositata il 5 aprile sono trascorsi ben 5 giorni, ma, anche e soprattutto, per l’approfondimento degli aspetti giuridici della normativa e dei regolamenti sia italiani che inglesi.
Questo mentre da mesi, la FIGC non sa come comportarsi per non applicare i suoi stessi regolamenti!
Nella Nota allegata, l’Avv. Rossetti , espone sinteticamente, le motivazioni che hanno portato l’Avv. Kerry, Presidente della Commissione che nella Football League è deputata ad intervenire su casi del genere, a prendere una decisione che, correttamente, tiene conto della differenza tra dolo specifico e diretto ( unica fonte di responsabilità per la norma inglese) e dolo generico od eventuale
che, per la normativa fiscale italiana sono fonti di responsabilità .
In questa situazione, non conoscendo le motivazioni del Tribunale di Cagliari che ha portato alla sentenza di condanna in primo grado, il Presidente della Commissione non poteva che dichiarare, che , al momento, non conoscendo la qualificazione del dolo , il reato di frode fiscale non poteva rientrare nella categoria dei comportamenti” disonesti” secondo la normativa sportiva inglese .
Il Caso Cellino : un’altra “assoluzione” che “ non assolve”.
(Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale di Federsupporter)
Non si pretende che i giornalisti e gli opinionisti, in specie quelli che si occupano di sport, siano anche giuristi.
Tuttavia, sarebbe almeno giusto e logico attendersi che le notizie pubblicate vengano verificate , con attento e meditato riferimento alle fonti di esse.
Ciò eviterebbe di spacciare per “ assoluzioni” estinzioni di reati per prescrizione, per decisioni non definitive quelle passate in giudicato e per decisioni favorevoli nel merito quelle che non lo sono o non lo sono ancora.
Peraltro, l’accurata verifica delle fonti costituisce uno dei doveri fondamentali del giornalista, sancito dal Codice Deontologico che regola la professione.
Fatta questa opportuna premessa, notizie di stampa ( ex plurimis, si cita l’articolo pubblicato su “La Gazzetta dello Sport” del 6 aprile scorso, a firma di Mario Frongia) hanno riportato che il sig. Massimo Cellino, attuale Presidente del Cagliari Calcio, sarebbe stato “ assolto” dalla decisione della Football League inglese, corrispondente alla nostra Lega Calcio di Serie B, assunta il 24 marzo scorso, secondo la quale lo stesso Cellino non poteva assumere il controllo e la presidenza del Leeds United, in quanto, sulla base delle norme sportive inglesi, considerato “ dishonest” , a seguito della sentenza in data 18 marzo scorso del Tribunale di Cagliari che lo ha condannato per un reato fiscale.
Il sig. Cellino ha impugnato la suddetta decisione con ricorso del 31 marzo scorso dinanzi alla speciale Commissione, costituita nell’ambito della Football League, deputata a decidere su casi del genere.
Tale Commissione ha natura arbitrale e la questione è stata assegnata all’Avv. Tim Kerr, Presidente del Comitato stesso, legale facente parte del “Queen’s Counsel”: una specifica categoria di avvocati che possono svolgere tali funzioni arbitrali.
L’Avv. Kerr ha emesso la propria decisione il 5 aprile scorso, dopo aver sentito tutte le parti, i loro difensori ed acquisito importanti pareri da studiosi italiani ed aver acquisito una corposa dottrina e giurisprudenza italiana.
In appena cinque giorni l’Avv. Kerr è stato in grado di depositare una decisione di ben 35 pagine, dopo aver svolto l’attività istruttoria di cui sopra.
Un evento pressoché miracoloso, se comparato ai tempi decisionali dell’ordinamento sportivo italiano che , quantomeno dal 30 dicembre 2013, attende di decidere sulla decadenza da cariche societarie e federali del dr. Claudio Lotito.
Per venire ora al merito della questione e volendo sintetizzare il più possibile la decisione assunta e motivata in ben 35 pagine dall’Avv. Kerr il 5 aprile scorso, si può osservare quanto segue.
La decisione della Football League del 24 marzo scorso è stata annullata sulla base del fatto che, ad oggi, non essendo ancora state depositate le motivazioni della sentenza del Tribunale di Cagliari del 18 marzo scorso, non è possibile, almeno allo stato, stabilire se la condanna per il reato fiscale inflitta al sig. Cellino dipenda da dolo specifico e diretto o solo da dolo generico od eventuale.
Poiché, infatti, per l’ordinamento italiano, si può essere condannati per un reato fiscale anche per dolo generico od eventuale, mentre, per l’ordinamento sportivo inglese, la mancanza di requisiti per assumere il controllo e la direzione di una società di calcio, può essere attribuita solo a condotte comportanti dolo specifico e diretto, non essendo ancora possibile conoscere se la condanna inflitta dal Tribunale di Cagliari sia da attribuirsi alla prima o alla seconda forma di dolo, la decisione impugnata è stata annullata.
Naturalmente non è qui il caso di approfondite disquisizioni giuridiche su dolo specifico e diretto e dolo generico od eventuale.
Basti citare la chiara e comprensibile a tutti esemplificazione fatta a pag. 9 della decisione dall’Avv. Kerr: “ Si possono dare due esempi di dolo eventuale : un automobilista ubriaco che decide di guidare accettando il rischio di investire dei pedoni; ed una persona che getti indiscriminatamente una bottiglia su una folla, anche accettando il rischio di colpire qualcuno”.
In altre parole, il dolo richiesto perché manchino i suddetti requisiti è quello specifico e diretto, che richiede, non solo la volontà dell’azione o del comportamento posto in essere, ma anche la volontà delle sue conseguenze.
Pertanto, la posizione del sig. Cellino deve ritenersi non ancora definitivamente acquisita, dipendendo l’esito finale della stessa dalle motivazioni, quando saranno depositate, della sentenza del Tribunale di Cagliari del 18 marzo scorso e dalla lettura ed interpretazione che delle stesse ne daranno le Istituzioni sportive inglesi, sotto il profilo, sopra enunciato, della distinzione di reato commesso a titolo di dolo specifico e diretto ovvero di dolo generico ed eventuale.
Si evidenzia, infine, come, nella decisione di cui trattasi, l’estensore di quest’ultima sottolinei che l’ordinamento sportivo inglese dovrebbe, come quello italiano, adottare la normativa di cui all’art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e agli artt. 22 bis e 22 ter delle NOIF della FIGC: ironia della sorte , proprio quelle norme finora disapplicate dalle nostre Istituzioni sportive !
Avv. Massimo Rossetti