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La Corte di giustizia dell’Unione europea, in materia di Copia Privata e usi professionali

corte di giustizia europeaAG.RF 07.05.2016

(riverflash) – Riceviamo dall’Ufficio Stampa della SIAE il seguente comunicato che volentieri pubblichiamo integralmente:

SIAE prende atto delle conclusioni dell’Avvocato generale Wahl nella causa C-110/15 in discussione davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea, in materia di copia privata e usi professionali.

Le conclusioni non mettono assolutamente in dubbio la legittimità complessiva del sistema di copia privata in vigore in Italia, così come autorevolmente riconosciuto dal Consiglio di Stato nella sentenza del 18 febbraio 2015 che ha respinto la quasi totalità dei motivi proposti dalle imprese che producono e commercializzano dispositivi e apparecchi idonei alla copia privata.

Secondo l’Avvocato generale, sarebbe però necessario un adeguamento della normativa italiana per quel che concerne gli usi professionali. In particolare, dovrebbe essere introdotto un sistema di esenzioni ex ante dall’obbligo di pagamento nel caso in cui produttori e importatori dimostrino di aver venduto direttamente a imprese o enti pubblici.

Sotto diverso profilo, l’Avvocato generale ha affermato la compatibilità con la normativa europea di un sistema di rimborsi ex post “nel contesto della vendita al dettaglio, indipendentemente dalla questione se l’uso finale sia professionale o privato. In tale contesto si presume che i produttori e gli importatori siano tenuti a pagare il compenso”. Tuttavia, ad avviso dell’Avvocato generale, il sistema vigente in Italia richiede delle modifiche perché il rimborso ex post sia consentito anche alle persone fisiche che acquistano per uso professionale e non venga sottoposto a formalità che ne possano pregiudicare l’effettività.

In attesa della sentenza della Corte di giustizia e delle possibili iniziative da parte del Governo italiano, SIAE evidenzia che l’impatto sostanziale, nel sistema italiano della copia privata, sarebbe comunque molto limitato. Infatti, l’attuale sistema di copia privata già prevede che produttori e importatori possano astenersi dal pagare l’equo compenso, semplicemente dimostrando che gli apparecchi sono ceduti direttamente ad utilizzatori finali per usi manifestamente diversi dalla riproduzione per uso personale. Inoltre, SIAE precisa che non ha mai respinto una domanda di rimborso in quanto tardiva e che ha sempre rimborsato anche le persone fisiche munite di partita IVA e che abbiano dimostrato di aver acquistato un apparecchio per usi professionali, manifestamente estranei alla copia privata.

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