AG.RF.(redazione).04.02.2017
“riverflash” – Cambiano i buoni pasto in base allo schema di regolamento messo a punto dal Mise. L’obiettivo è quello di aumentare la concorrenza e le possibilità di fruizione del servizio da parte dell’utenza. La giustizia amministrativa ha dato parere positivo: tale parere, si sofferma, tra l’altro, sul superamento del divieto assoluto di cumulabilità dei buoni pasto, attualmente previsto e sostanzialmente inapplicato condividendo invece l’indicazione contenuta nel provvedimento del Mise che ne consente l’utilizzo cumulato entro il limite di 10. Il Consiglio di Stato però “suggerisce” una “lieve riduzione” di questo limite per evitare “effetti non propriamente neutri sulle diverse categorie di esercizi” e rischi legati al possibile “snaturamento delle caratteristiche del buono pasto”, che resta un titolo “rappresentativo del servizio sostitutivo di mensa” e “non può essere utilizzato come una sorta di buono spesa universale e surrogato del danaro contante”. I magistrati inoltre, hanno detto sì anche sulla scelta del provvedimento del governo di non introdurre, per i titoli “non elettronici”, l’obbligo di indicazione sul buono del nominativo del titolare. Tale scelta nell’ottica di una semplificazione, “che non pregiudica le finalità di accertamento”, assicurate comunque dall’obbligo di firma del titolare al momento dell’utilizzo. E parere favorevole anche alle misure contro il ritardo nei pagamenti agli esercizi convenzionati, salvi alcuni miglioramenti del testo, per renderle ancor più efficaci. Il parere dei giudici amministrativi affronta poi il fenomeno dell’aumento indiscriminato dei “servizi aggiuntivi” richiesti dalle società che emettono buoni pasto agli esercenti, che comporta una traslazione sulla rete degli esercizi convenzionati degli elevati ribassi presentati dalle stesse società emittenti in sede di offerta economica. Come fare allora per contenere tale criticità? A tale proposito, i magistrati suggeriscono una riformulazione che, in linea con quanto già osservato anche dall’Anac, limiti i “servizi aggiuntivi” ammessi solo a quelli “che consistono in prestazioni ulteriori rispetto all’oggetto principale della gara e abbiano un’oggettiva e diretta connessione intrinseca con l’oggetto della gara”. Infine, il Consiglio di Stato suggerisce un adeguato monitoraggio sull’efficacia del nuovo regime e ricorda che l’adozione del decreto è “particolarmente urgente”, poiché colma una lacuna normativa generata sin dall’aprile 2016, con l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti.
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