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DAL I GENNAIO 2019, AL VIA L’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

AG.RF.(redazione),02.01.2019

“riverflash” – L’obbligo di fatturazione elettronica, è introdotto dalla manovra finanziaria: fino ad ora valeva solo per le operazioni che coinvolgevano la Pubblica amministrazione, ma dal I gennaio 2019, il nuovo sistema digitale è diventato obbligatorio anche per i professionisti e le aziende. Al momento, restano esonerati dall’obbligo solo imprese e lavoratori autonomi che rientrano nel cosiddetto “regime dei minimi” e i “piccoli produttori agricoli”. Ma come si redige una fatturazione elettronica? Utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone – un software ad hoc come quello gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e – e deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il Sistema di Interscambio (SdI), una specie di “postino digitale” che controlla che i dati (partita iva e codice fiscale) di mittente e destinatario siano esistenti e “certifica” lo scambio. Tutto ciò ha un doppio scopo: quello di semplificare le operazioni e quello di contrastare l’evasione fiscale. Doppio lo scopo che si vuole perseguire: da una parte è quello di semplificare, dall’altra si cerca anche di contrastare l’evasione fiscale. Anche per questo chi emette fattura ha bisogno di un “Codice Univoco”, che permette l’identificazione. Con l’introduzione di questa novità, chi ha il regime di contabilità semplificata non ha più l’obbligo di tenere i registri Iva, mentre per gli altri i termini di accertamento fiscale vengono ridotti a 2 anni. E c’è una novità anche per i consumatori Novità anche per i consumatori: la fattura per essere valida, deve essere necessariamente predisposta ed emessa in formato elettronico XML. In caso contrario il fornitore sarà sanzionato e il cliente non potrà eventualmente detrarre l’Iva. Inoltre sarà fondamentale per i privati senza partita Iva assicurarsi che sulla fattura sia specificato il Codice fiscale e il numero 0000000 nel campo destinato al Codice univoco perché finisca nel proprio “Cassetto fiscale”. Chi emetterà la fattura ad un privato, poi, avrà anche l’onere di stamparla in formato cartaceo e di recapitarla al cliente stesso. Occorrerà dunque, dotarsi di un pc o di un tablet o di uno smartphone che abbia un software che consenta la compilazione del file della fattura nel formato Xml. Viene quindi firmata digitalmente (tramite firma elettronica qualificata) dal soggetto che emette la fattura o dal suo intermediario in modo da garantire origine e contenuto; chi emette la fattura dovrà poi inviarla al destinatario tramite il Sistema di interscambio che, per legge, è il punto di passaggio obbligato per tutte le fatture elettroniche emesse verso la pubblica amministrazione e verso i privati; dopo i controlli tecnici automatici, il Sistema di interscambio provvede a recapitare il documento alla pubblica amministrazione o al soggetto privato a cui è indirizzato. Nei primi sei mesi di applicazione la normativa ha previsto un avvio soft con le fatture elettroniche che dovranno essere predisposte entro la scadenza della liquidazione periodica dell’Iva (che sia mensile o trimestrale). Nei sei mesi successivi la fattura potrà essere emessa e trasmessa allo Sdi entro dieci giorni dall’operazione. Anche le sanzioni saranno ridotte al minimo nel primo periodo di applicazione. Il periodo entro il quale la tardiva predisposizione e trasmissione della fattura elettronica non sarà soggetta a sanzione è stato esteso fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti mensili, a condizione che l’emissione della stessa avvenga entro il termine di liquidazione dell’IVA relativa al periodo in cui l’operazione si considera realizzata. L’emissione della fattura oltre la data di liquidazione dell’Iva comporterà l’applicazione di una sanzione ridotta al 20% .

Fonte: Adnkronos

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